| 1. In caso di perdita di possesso del veicolo o
dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo, il
residuo periodo di validità della tassa di circolazione
decorrente dalla data della denuncia di furto presentata alle
autorità di pubblica sicurezza o dalla data di richiesta di
radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA),
diminuito di quindici giorni solari consecutivi, è
trasferibile ad altro veicolo, anche con potenza fiscale
diversa da quella inerente il veicolo per il quale la tassa
era
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stata pagata, od autoscafo sempreché il nominativo rilevabile
sulla ricevuta di versamento della tassa oggetto di
trasferimento e l'intestatario del nuovo veicolo od autoscafo
sia il medesimo.
2. Il residuo periodo di validità della tassa di cui al
comma 1 e inerente il veicolo o l'autoscafo oggetto di furto o
di radiazione, deve essere utilizzato entro e non oltre
trecentosessantacinque giorni solari consecutivi decorrenti
dalla data di denuncia alle autorità di pubblica sicurezza o
di richiesta di radiazione al PRA.
3. L'ammontare dell'importo residuo della tassa di cui al
comma 2 è determinato sottraendo all'importo versato il valore
ottenuto dividendo l'importo stesso per il numero di giorni
costituenti il periodo per il quale la tassa era stata pagata,
moltiplicato per il numero di giorni trascorsi dall'inizio del
periodo stesso, aumentato di quindici unità, alla data di
denuncia del furto alle autorità di pubblica sicurezza o di
richiesta di radiazione al PRA.
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