| 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.
953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, e successive modificazioni, sono abrogati i
commi: trentunesimo e trentaduesimo; dal trentaseiesimo al
cinquantesimo; cinquantaduesimo, cinquantaquattresimo,
cinquantacinquesimo, cinquantottesimo e sessantaduesimo.
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2. Il comma cinquantatreesimo dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è
sostituito dal seguente:
"Il diritto del contribuente al rimborso delle tasse
indebitamente corrisposte si prescrive con il decorso del
terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
pagamento sia per i periodi quadrimestrali sia in unica
soluzione".
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