| 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
presente legge sono soppressi tutti i pedaggi autostradali
dell'intera rete nazionale, ad eccezione dei valichi di
confine in galleria o su viadotto per i quali è previsto il
pagamento, ai sensi di convenzioni tra l'Italia e lo Stato
estero confinante.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì
alle bretelle di collegamento, alle tangenziali, ai raccordi
autostradali e ad ogni parte integrante ed imprescindibile
rispetto al sistema autostradale comunque definita per i quali
viga, alla data di entrata in vigore della presente legge, una
qualsivoglia forma di pedaggio.
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