| 1. I proventi delle società autostradali derivanti dai
pedaggi soppressi ai sensi dell'articolo 1 sono surrogati
mediante trasferimenti da parte del Ministero delle finanze a
valere sull'ammontare degli introiti derivanti dall'imposta di
fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati. Tali
trasferimenti sono ripartiti in ragione dei chilometri di rete
in esercizio alle società concessionarie, della popolazione
residente nelle regioni interessate ai tratti autostradali e
della densità veicolare della regione.
2. L'erogazione dei contributi a favore delle società
concessionarie viene effettuata in rate bimestrali di pari
importo relative all'anno di esercizio finanziario.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate sulla base
delle leggi 21 maggio 1955, n. 463, 24 luglio 1961, n. 729, e
28 marzo 1968, n. 385.
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