| 1. Il personale attualmente addetto all'esazione dei
pedaggi viene adibito, tenendo conto della professionalità
acquisita, a mansioni di altra natura secondo programmi e
necessità delle società concessionarie.
2. Le unità di personale che risultassero in soprannumero
vengono assegnate, dopo opportuni corsi di riqualificazione,
ove necessario, alle amministrazioni dello Stato e degli enti
locali nei comuni o nelle province di residenza degli
interessati.
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