| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 2.500 miliardi per ciascuno degli anni
1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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