Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6006
DDL0495-0003
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL12-495)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Definizione delle società di partecipazione
        e sviluppo delle piccole e medie imprese). 
    1.  Ai fini della presente legge si considerano "società di
  partecipazione e sviluppo delle piccole e medie imprese" le
  società di capitali che finanziano con partecipazioni di
  minoranza al capitale di rischio, nelle forme di cui
  all'articolo 3, le piccole e medie imprese di cui al decreto
  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  1^ giugno 1993, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.
  151 del 30 giugno 1993, costituite da non più di cinque anni e
  la cui condizione sia assicurata da uno o più soci svolgenti
  funzioni imprenditoriali, con lo scopo di favorirne lo
  sviluppo fornendo loro anche servizi di consulenza ed
  integrandone le competenze nelle varie funzioni aziendali.
    2.  Le società di cui al comma 1, per poter beneficiare
  delle agevolazioni previste dalla presente legge, devono
  essere iscritte in un apposito albo istituito presso il
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  Le
  società finanziarie devono avere un capitale minimo di due
  miliardi.  Per le società di matrice bancaria si applicano le
  istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e dal Ministero del
  tesoro.
    3.  L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 avviene su
  presentazione di apposita domanda al Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, secondo le modalità che
  saranno indicate da parte del Ministro stesso, con proprio
  decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.
    4.  La domanda di cui al comma 3 si intende accolta decorsi
  sessanta giorni dal
 
                               Pag. 4
 
  ricevimento della stessa da parte del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se non ne
  sia motivato espressamente il rigetto in tale termine.
 
DATA=940511 FASCID=DDL12-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=12DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati