| (Definizione delle società di partecipazione
e sviluppo delle piccole e medie imprese).
1. Ai fini della presente legge si considerano "società di
partecipazione e sviluppo delle piccole e medie imprese" le
società di capitali che finanziano con partecipazioni di
minoranza al capitale di rischio, nelle forme di cui
all'articolo 3, le piccole e medie imprese di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
1^ giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
151 del 30 giugno 1993, costituite da non più di cinque anni e
la cui condizione sia assicurata da uno o più soci svolgenti
funzioni imprenditoriali, con lo scopo di favorirne lo
sviluppo fornendo loro anche servizi di consulenza ed
integrandone le competenze nelle varie funzioni aziendali.
2. Le società di cui al comma 1, per poter beneficiare
delle agevolazioni previste dalla presente legge, devono
essere iscritte in un apposito albo istituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le
società finanziarie devono avere un capitale minimo di due
miliardi. Per le società di matrice bancaria si applicano le
istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e dal Ministero del
tesoro.
3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 avviene su
presentazione di apposita domanda al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, secondo le modalità che
saranno indicate da parte del Ministro stesso, con proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. La domanda di cui al comma 3 si intende accolta decorsi
sessanta giorni dal
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ricevimento della stessa da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se non ne
sia motivato espressamente il rigetto in tale termine.
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