| (Limiti alla partecipazione
al capitale di rischio).
1. La somma delle partecipazioni al capitale di rischio di
una piccola o media impresa, acquisita da una società di cui
all'articolo 1, comma 1, sia direttamente sia tramite società
controllate nelle forme di intervento di cui all' articolo 3,
non può superare il 49 per cento del capitale sociale
deliberato o sottoscritto dalla piccola o media impresa e
l'ammontare dell'investimento in un'unica impresa non può
superare il 20 per cento del valore del capitale sociale
deliberato o sottoscritto dalla società partecipante. Tale
limite decorre a partire dal sesto investimento effettuato
dalla società di partecipazione.
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