| (Forme di partecipazione
al capitale di rischio).
1. Ai fini della verifica del limite di partecipazione di
cui all'articolo 2 e dell'ammissione alle agevolazioni di cui
alla presente legge, si considerano partecipazioni al capitale
di rischio le seguenti operazioni:
a) acquisto di quote di società a responsabilità
limitata, di azioni di società per azioni o in accomandita per
azioni;
b) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni
di società di cui alla lettera a);
c) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in
azioni;
d) finanziamenti o obbligazioni il cui rimborso o
il cui pagamento degli interessi
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possa essere effettuato in tutto o in parte con azioni o
quote di società di cui alla lettera a), con diritti di
cui alla lettera b) o con obbligazioni di cui alla
lettera c).
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