| (Disposizioni tributarie).
1. I ricavi realizzati dalle società di cui all'articolo 1
derivanti dalla cessione parziale o totale delle
partecipazioni acquisite con le operazioni di cui all'articolo
3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura di
un terzo, sempre che tale ricavo avvenga non prima di tre e
non oltre dieci anni dalla data di acquisto della
partecipazione al capitale di rischio.
2. Ai soli fini della determinazione del rapporto di cui al
comma 1 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per i ricavi di cui al comma 1 del
presente articolo, non si opera la deduzione prevista al
medesimo comma 1 dell'articolo 63 del citato testo unico n.
917 del 1986.
3. In caso di distribuzione degli utili provenienti da
ricavi che non hanno concorso alla formazione della base
imponibile di cui al comma 1, resta fermo il riconoscimento
del credito di imposta nella misura uniforme dei nove
sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito
imponibile dei soci.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, le società di cui all'articolo 1 possono portare la
perdita verificatasi in un periodo di imposta, e dovuta
all'operatività tipica di joint-venture, in diminuzione
dal reddito complessivo imponibile dei periodi di imposta
successivi, fino al decimo, anche non in quote costanti.
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