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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


601
DDL0042-0002
Progetto di legge Camera n. 42 - testo presentato - (DDL12-42)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C42. TESTIPDL
...C42.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC42 ZZ12 ZZRL ZZPR
  Onorevoli  Deputati! -- La improvvisa accelerazione
  delle vicende parlamentari e l'evoluzione della complessiva
  situazione che ne è derivata non hanno consentito un compiuto
  percorso parlamentare del decreto-legge 31 gennaio 1994, n.
  75, recante norme per l'accelerazione delle procedure
  di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in
  società per azioni.
    D'altra parte, per effetto dell'articolo 15, comma 3, del
  decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al Ministero
  del tesoro è stata attribuita la titolarità
 
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  delle azioni degli enti pubblici trasformati in società
  per azioni in virtù della stessa previsione normativa.
    L'attribuzione al Ministero del tesoro della titolarità
  delle predette azioni, e dunque della qualità di socio
  azionista, si inquadra nel più ampio procedimento di
  dismissione delle partecipazioni pubbliche, rispetto al quale
  assume carattere propedeutico la privatizzazione dei soggetti
  partecipati.
    Peraltro, il già citato decreto-legge n. 333 del 1992 nulla
  ha disposto in ordine alle procedure da seguire nella cessione
  delle partecipazioni.  Rientrando l'esercizio della titolarità
  delle azioni in mano pubblica nell'ambito della gestione dei
  beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile dello
  Stato, i procedimenti di alienazione delle stesse azioni sono
  da ricondurre a quelli previsti e disciplinati dalla normativa
  sulla contabilità generale dello Stato (regio decreto n. 2440
  del 1923 e regio decreto n. 827 del 1924).
    Sembra difficile negare che le rigidità procedimentali
  della normativa contabile mal si adattano alle complesse
  operazioni di dismissione previste dal decreto-legge n. 333
  del 1992 e che la sfera di interessi pubblici da prendere in
  considerazione in tale ambito sia più ampia di quella tutelata
  dalla normativa di contabilità pubblica.  Valga per tutti
  l'obiettivo della diffusione tra il pubblico delle azioni
  delle società da privatizzare.
    Un più approfondito e dialettico dialogo, per il vero già
  avviato con le parti politiche in sede di esame parlamentare
  presso ambedue le Camere ed attraverso un complessivo
  confronto, avrebbe certamente consentito un reciproco
  approfondimento dei temi oggetto della disciplina approntata
  dal Governo per la prima ed improrogabile fase delle
  cosiddette "privatizzazioni", considerato che l'iniziativa
  governativa si era intenzionalmente ed istituzionalmente
  limitata ad un compendio essenziale e, certamente, non
  esaustivo dei molteplici temi in discussione, tenuto conto
  anche dello strumento legislativo d'urgenza che si era dovuto
  adottare.
    Non di meno, è stato attentamente preso in considerazione
  l'approfondimento dedicato alla questione dalla sola VI
  Commissione della Camera dei deputati, pur valutando che tale
  sede non avrebbe certamente potuto esaurire la disponibilità
  ad arricchire e completare la disciplina, quale risulta dal
  completamento di tutte le fasi previste dalle procedure
  parlamentari.
    Tenuto conto che le proposte di modifica e di integrazione,
  ancorché penetranti, si presentavano per più versi ed in
  relazione alla molteplicità delle soluzioni prospettabili, non
  ancora sufficientemente decantate alla luce del possibile,
  ulteriore dibatitto, il Governo ha assunto la responsabilità
  d'introdurre alcune modifiche sin dall'atto della presente
  iniziativa di reiterazione dei precedenti, decaduti
  decretolegge.  Ha invece ritenuto per alcune questioni di
  doversi limitare ad un parziale recepimento, avendo in più
  considerato come obiettivo indeclinabile l'esigenza di non
  modificare le conclusioni con riferimento ad operazioni di
  dismissione in corso per evidenti necessità di ordine
  giuridico e finanziario, mentre ha ugualmente dovuto contenere
  nel minimo le riforme incidenti, per gli inevitabili riflessi,
  sulla disciplina generale delle società azionarie e del
  mercato.
    Ciò vale, in particolare, per la revisione della
  regolamentazione dell'offerta pubblica di vendita e di
  acquisto, tenuto conto anche che, senza disconoscere la già
  avvertita opportunità di una più compiuta normativa al
  riguardo, come già segnalato a suo tempo anche in sede
  parlamentare, appare miglior partito provvedervi organicamente
  e con una riforma sistematica.
    Ugualmente, il Governo deve esplicitamente richiamare che
  l'importante questione del regime del controllo delle
  minoranze nell'ambito delle società destinate alle dismissioni
  non sembra suscettibile di essere affrontato con
  decreto-legge, senza un previo e ponderato approfondimento
  parlamentare, tenuto conto anche che la dimensione di tali
  società prospetta l'ulteriore problema se sia consentito
  apportare modifiche organiche al diritto societario valide per
  esse soltanto, ovvero se non si
 
                               Pag. 3
 
  debba provvedere con analoghe soluzioni anche per la
  generalità delle imprese societarie, incluse quelle
  industriali, ed indipendentemente dagli interventi di autorità
  o di poteri pubblici di vigilanza, che pure rifluiscono sulla
  tutela delle minoranze partecipative.
    Pur in tale quadro di oggettiva opinabilità, il Governo ha
  ritenuto di recepire varie e consistenti innovazioni rispetto
  alla precedente iniziativa, emerse dal contributo fornito
  dalla competente Commissione della Camera, secondo quanto più
  avanti si preciserà.
    Con il presente decreto si è inteso confermare la deroga
  generale alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla
  contabilità generale dello Stato per quanto attiene alle
  alienazioni delle azioni di proprietà del Ministero del
  tesoro, per altro verso disponendo che l'alienazione delle
  predette azioni venga effettuata di norma mediante offerta
  pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992,
  n. 149.  E' prevista anche la possibilità del ricorso a
  trattative dirette con i potenziali acquirenti nell'osservanza
  di procedure di selezione competitiva.
    Di rilevante importanza è l'estensione, emersa in sede di
  esame parlamentare, della presente normativa agli enti
  pubblici diversi dallo Stato, considerando i benefìci effetti
  che l'apporto di capitali privati può produrre sul tessuto
  delle società azionarie partecipate dai predetti enti,
  agevolandone il riordinamento, l'efficienza, nonché la
  congruenza operativa e la profittabilità con le esigenze del
  mercato e, infine, confrontandole con la concorrenza al di là
  del localismo territoriale.
    In tale quadro, si segnala il recepimento di talune
  indicazioni della Commissione in ordine alle opzioni di
  garanzia sia per le ipotesi di costituzione di nuclei stabili
  sia in relazione alla continuità dell'attività e
  dell'appartenenza delle proprietà azionarie.
    Quanto alle operazioni propedeutiche all'esecuzione delle
  alienazioni, si è ritenuto opportuno consentire al Ministero
  del tesoro di ricorrere alla consulenza di società
  specializzate nel settore, le uniche in grado di fornire
  l'assistenza tecnica necessaria per l'ottimizzazione delle
  stesse operazioni.
    Un altro blocco di previsioni riguarda il conferimento al
  Governo di una serie di "poteri speciali" introducibili nello
  statuto delle società di proprietà del Tesoro e loro
  controllate che operino nei settori della difesa e dei
  pubblici servizi attinenti ai trasporti, alle
  telecomunicazioni e alle fonti di energia.  Tali poteri, in
  capo all'azionista Tesoro, si estrinsecano nella introduzione
  negli statuti delle predette società di clausole che attengono
  al gradimento all'assunzione di partecipazioni rilevanti, al
  divieto di scioglimento o liquidazione dell'azienda,
  trasferimento dell'azienda, trasferimento della sede sociale
  all'estero, eccetera.
    La limitazione ai settori della difesa e dei servizi
  pubblici e la temporaneità (tre anni) della efficacia di tale
  previsione, si giustificano con la scelta di ridurre al minimo
  gli effetti dissuasivi sul mercato che sarebbero prodotti
  dalla attribuzione in via generale allo Stato di "poteri
  speciali".
    Per i richiamati profili è stata recepita l'indicazione di
  quadro proveniente dalla Commissione, anche in relazione alla
  più precisa individuazione dell'oggetto della disciplina e dei
  divieti, peraltro con limitazione delle clausole ai settori
  della difesa e dei servizi pubblici, per contenere gli effetti
  negativi sul mercato quali potrebbero derivare da una
  generalizzata attribuzione allo Stato di poteri così
  incisivi.
    Inoltre è stata prevista espressamente la limitazione del
  numero massimo di amministratori e di componenti del collegio
  sindacale, riservati allo Stato ed agli enti pubblici, cui la
  stessa normativa dovrà applicarsi.
    Altre norme del decreto prevedono la introduzione, per
  tutte le società da privatizzare nei settori della difesa, dei
  pubblici servizi, bancario ed assicurativo (incluse quelle
  indirettamente partecipate dallo Stato) di clausole statutarie
  che paiono confacenti alle  public companies.  Si tratta
  di limiti al possesso azionario e di norme particolari per la
  nomina delle cariche sociali (in modo da consentire
  rappresentanze di minoranze qualificate).
 
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    Per quanto riguarda le disposizioni concernenti le
  modifiche statutarie, si è ritenuto di recepire in massima
  parte il contributo della Commissione, con esclusione di alcun
  profili di tutela delle minoranze, quale il voto di lista.
    Tuttavia, si è ritenuto ugualmente di accogliere, per
  quanto possibile, l'indicazione parlamentare, nel senso di
  garantire l'immodificabilità per un periodo adeguato delle
  clausole di tutela già vigenti.
    Alcune delle modifiche statutarie sopra ipotizzate, secondo
  una opinione prevalente anche in giurisprudenza, possono
  essere introdotte solo all'unanimità.  Per le società da
  privatizzare con azionisti terzi (già quotate) ciò di fatto ne
  impedirebbe la adozione.  Si prevede allora la possibilità di
  una loro introduzione a maggioranza con i  quorum  di
  legge.
    I  quorum  previsti per le assemblee straordinarie
  dalla legislazione italiana sono assai elevati.  Ciò può
  comportare, in società ad azionariato diffuso, l'impossibilità
  di deliberare.  Il fenomeno è già riscontrato per le assemblee
  speciali degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti.
  Ad evitare tale rischio, che contraddice le esigenze della
  public company,  per l'assemblea straordinaria delle
  società quotate in terza convocazione si stabilisce che
  l'assemblea può deliberare in presenza di tanti soci che
  rappresentino un ventesimo del capitale sociale.
    In via generale e con la finalità di agevolare la
  funzionale costituzione delle assemblee delle società ad
  azionariato diffuso, si è prevista la validità della
  deliberazione in terza convocazione, anche quando l'assemblea
  sia chiamata a determinazioni particolarmente rilevanti.
    Si è, inoltre, ritenuto di dover garantire una reale
  possibilità di presenza dell'azionariato diffuso, attraverso
  l'introduzione del voto per corrispondenza, la cui disciplina
  di dettaglio, anche in relazione ai profili dell'informazione,
  sarà devoluta ad un regolamento adottato d'intesa dalle
  autorità di vigilanza (articolo 4).
    La predetta normativa va valutata anche con riferimento
  alla recente proroga della legge n. 218 del 1990 (cosiddetta
  "legge Amato") nell'intento di agevolare la ristrutturazione e
  l'ammodernamento delle società bancarie.
    Ugualmente, sono state recepite numerose indicazioni della
  Commissione in ordine al regime di pubblicità delle offerte
  pubbliche, conferendo innovativo rilievo alla pubblicità dei
  patti di sindacato ed agli accordi per gli acquisti
  concertati, secondo quanto si verifica negli ordinamenti più
  evoluti.
    Si segnala, tra gli altri, l'articolo 7 del presente
  decreto, con il quale sono state disciplinate talune
  significative innovazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149,
  in materia di offerte pubbliche di acquisto, introducendo
  l'obbligo di procedere entro il termine di due anni ad
  ulteriori offerte pubbliche di acquisto, ogni qualvolta la
  maggioranza o l'influenza determinante nell'assemblea
  societaria siano state acquisite, a seguito di offerte
  pubbliche, da soggetti operanti contestualmente o di concerto
  e vincolati da patti parasociali.
    Vengono, conseguentemente, stabiliti i criteri per la
  determinazione dei prezzi minimi delle offerte pubbliche
  successive, alle quali i partecipanti ai patti sono tenuti,
  per un'entità pari a quelle conferite al sindacato di voto.
    Sono state, inoltre, recepite (articolo 8) le indicazioni
  parlamentari per il pagamento rateale da parte dei
  sottoscrittori, mentre sono state confermate quelle
  concernenti le operazioni societarie procedurali di
  riorganizzazione e ristrutturazione, con integrazioni di fonte
  parlamentare in meteria di scissioni, al fine di garantire la
  continuità della linea pubblica di controllo (articolo 9).
    Il testo è ulteriormente integrato con l'introduzione della
  facoltà di conferimento a valore di libro non solo in sede di
  costituzione ma anche in esecuzione di un aumento di capitale
  deliberato successivamente.
    In secondo luogo viene previsto, allorché il conferimento
  avvenga secondo il suddetto criterio della continuità dei
  valori, che il perito nominato dal tribunale competente debba
  limitarsi ad attestare la corrispondenza tra il valore di
  apporto e
 
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  quello di bilancio presso la conferente dei beni
  apportati.
    La modifica estende l'ammissibilità di conferimenti a
  valore di libro anche nei confronti di società già esistenti.
  Ciò al fine di consentire prima la costituzione della società,
  e poi, creata la struttura organizzativa necessaria per la
  gestione, l'esecuzione del conferimento, mentre viene
  ridimensionato il ruolo della relazione giurata di stima
  allorché i beni conferiti mantengano presso la conferitaria
  gli stessi valori che avevano nel bilancio della
  conferente.
    Ugualmente di origine parlamentare è la norma di cui
  all'articolo 10, che, in caso di conferimento, di fusione o di
  scissione, previene le nullità dei contratti di appalto o di
  concessione stipulati dalle società privatizzate con soggetti
  pubblici, conservando le garanzie previste dalla vigente
  normativa anticrimine nelle ipotesi di traslazione di tali
  rapporti a soggetti diversi da quelli originari.
    Alcune privatizzazioni richiedono preventive
  ristrutturazioni (ENEL, STET, ENI, eccetera) che si articolano
  in operazioni societarie "a catena" e tempi tecnici assai
  lunghi (fusioni, scorpori, scissioni, eccetera).
    Si introducono a tale fine snellimenti tecnici, tratti da
  quelli già collaudati con successo a proposito del gruppo
  creditizio, in tema di possibilità di costituire società per
  azioni con atto unilaterale e di nomina dei periti.
    Infine, all'articolo 11, le competenze della Direzione
  generale del tesoro previste dalla legge 27 novembre 1991, n.
  378, sono integrate, per tener conto delle attribuzioni
  conferite al Ministero del tesoro, ai sensi degli articoli 15
  e 16 del citato decretolegge 11 luglio 1992, n. 333, in
  materia di privatizzazioni, del decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri del 30 giugno 1992 (articolo 2, comma
  2) e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
  del 30 giugno 1993, pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale
  n. 155 del 5 luglio 1993.
    L'articolo 12 contiene un'integrazione ed un aggiornamento
  delle disposizioni di copertura finanziaria, prevedendo, tra
  l'altro, funzionali semplificazioni delle procedure
  d'accreditamento dei proventi delle società privatizzate.
    Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, non ha
  espressamente configurato la privatizzazione dei soggetti
  partecipati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA),
  pur avendo sancito la trasformazione dello stesso istituto in
  società per azioni.
    Al fine di consentire che, al di là della specialità del
  peculiare ordinamento, l'Unione italiana di riassicurazione
  possa essere inglobata nell'imminente collocamento azionario
  presso il pubblico dell'INA, l'articolo 13 configura la natura
  di società di capitale dell'ente partecipato, cui l'INA, sin
  dal 1921, ha conferito la propria partecipazione, fungendo
  l'Unione da ente riassicuratore del medesimo Istituto.
    Conseguentemente, vengono abrogate le disposizioni
  incompatibili con la natura privatistica dell'Unione, che
  viene omologata alle altre società di capitali che esercitano
  l'attività assicurativa.
    L'articolo 14 dispone in ordine alla modifica dell'articolo
  2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla
  legge 29 gennaio 1992, n. 35, nel prevedere che l'alienazione
  e la gestione dei beni immobili del patrimonio dello Stato
  possano essere affidate a società con capitale misto,
  costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE,
  prevede altresì che "i soggetti affidatari ... provvedono ad
  anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in
  acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle
  gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento ..."; sugli
  importi anticipati sugli acconti sono pagati gli interessi
  secondo tassi determinati con decreto del Ministro del tesoro
  "con riferimento a quelli del mercato".
    La modificazione proposta elimina la vincolatività delle
  anticipazioni.
    Inoltre, per agevolare la vendita e la gestione, viene
  previsto che le relative operazioni possano essere compiute in
  deroga non soltanto alle norme sulla contabilità generale
  dello Stato, come consentiva la norma originale, ma anche alle
  norme che disciplinano la vendita dei beni dello Stato.
 
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