| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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