| Onorevoli Colleghi! -- La normativa di cui al decreto-legge
19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla ricostruzione nelle zone
della Campania e della Basilicata, colpite dal terremoto del
23 novembre 1980, ha stabilito la "natura" degli interventi
con valide motivazioni di ordine tecnico ed economico,
finalizzate alla sicurezza abitativa e al riassetto organico e
funzionale del territorio ma, anche con le successive leggi di
integrazione e modifica, non sono stati messi a disposizione
stanziamenti adeguati al perseguimento degli obiettivi
fissati.
Da ciò è derivato il mancato completamento dell'opera di
ricostruzione in un arco di tempo di attendibile durata, in
una varietà di situazioni connesse a specifiche
esigenze locali, differenziate a seconda del danno e degli
obiettivi dei piani urbanistici.
Il grado di accentuata sismicità del territorio pone
l'esigenza di interventi volti a dare garanzia di sicurezza
abitativa, attesi i criteri della scienza e della tecnica
moderna; le lacerazioni del tessuto economico determinate
dagli eventi sismici, che hanno compromesso l'equilibrio di
vita delle popolazioni locali, rendono indispensabili
interventi finalizzati alla ricostruzione organica e allo
sviluppo delle attività produttive.
Nel vasto comprensorio territoriale colpito dal terremoto,
numerosi centri abitati sono stati totalmente sconvolti nel
loro assetto e in alcuni di essi è stato necessario
organizzare la ricostruzione fuori sito per
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oggettivi motivi di ordine geologico, affrontando eccezionali
situazioni di emergenza con complessi problemi di varia
natura.
E' da sottolineare il grave disagio delle popolazioni, che
tuttora persiste.
A parte le anomalie che nella complessa ed eccezionale
situazione si sono determinate, non può non riconoscersi il
corale impegno per l'opera di ricostruzione, impegno che è
della tenacia delle popolazioni locali in ordine all'obiettivo
del riassetto del territorio.
Dopo quattordici anni dal terribile evento, non si
intravedono sicure vie per pervenire al completamento della
ricostruzione, per considerazioni che vanno dalla sospensione
e rimodulazione degli stanziamenti, alla inadeguatezza della
legge 23 gennaio 1992, n. 32.
E' da osservare, per quanto attiene ai finanziamenti, che
nel corso dell'anno 1991, data la mancata adozione di norme
per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione, in sede di
assestamento del bilancio
statale è stato assorbito il previsto stanziamento di lire
tremila miliardi, utilizzato per altre esigenze.
Occorre, ora, accedere ad alcune considerazioni
oggettive.
In primo luogo è da rilevare che in relazione alle
difficoltà del momento sul piano della situazione economica è
da riconoscere che gli interventi per la ricostruzione hanno
carattere di oggettiva priorità.
Sul piano specifico, poi, è da osservare che in proporzione
agli interventi a seguito di analoghe calamità a livello
nazionale il complesso degli stanziamenti finora effettuati
per le zone della Campania e della Basilicata è notevolmente
inferiore.
La situazione impone l'adozione di indifferibili
provvedimenti, sulla base delle proposte formulate
dall'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, istituita
con la legge 7 aprile 1989, n. 128.
Attese le obiettive motivazioni e le finalità di equità a
base della presente proposta, si confida nell'approvazione dei
colleghi.
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