| 1. Al fine di provvedere ad interventi per il completamento
della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre
1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 di cui al testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e alla
legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata la spesa di lire
24.000 miliardi, nella misura di 4.000 miliardi annui per il
periodo 1994-1999.
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