| 1. Il riparto dei fondi stanziati è effettuato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
ogni
Pag. 4
biennio sulla base delle proposte formulate dall'Ufficio
speciale di cui all'articolo 3, tenuto conto dei piani
predisposti dalle Amministrazioni interessate.
2. L'assegnazione dei fondi è effettuata secondo criteri
predeterminati dal CIPE, allo scopo di assicurare il riassetto
organico del territorio, specie dei comuni ove l'opera di
ricostruzione è effettuata in modo intensivo, in rapporto
all'articolazione del tessuto urbano, anche con il
trasferimento di centri abitati in attuazione degli appositi
piani.
3. Il riparto dei fondi per il primo biennio è effettuato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
| |