| 1. Per il pagamento di indennizzi ed oneri di
espropriazione, per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria, di recupero dei centri storici, di
interventi di edilizia abitativa e di opere di pubblico
interesse, i comuni dei territori di cui all'articolo 1 sono
autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di
credito speciale o sezioni autonome, nel complessivo limite di
lire 500 miliardi per ogni esercizio dal 1994 al 1996, con
oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello
Stato.
2. Anche in deroga a quanto previsto dai relativi statuti,
gli istituti di credito o sezioni autonome di cui al comma 1
sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno
successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto
di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di
preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla
data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della
prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della
rata di ammortamento.
3. Una quota del 50 per cento dei mutui di cui al comma 1 è
destinata agli interventi nelle zone dei comuni classificati
disastrati e dei comuni gravemente danneggiati nei quali la
ricostruzione è effettuata con il trasferimento dei centri
abitati o di interi rioni.
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4. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 3 cura il
coordinamento delle operazioni di assunzione dei mutui di cui
al comma 1.
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