| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 736 miliardi annui a decorrere dal
1994, si provvede, relativamente al triennio 19941996,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro. Per gli anni dal 1997 al 1999 si
provvede annualmente in sede di legge finanziaria.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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