Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6020
DDL0497-0002
Progetto di legge Camera n. 497 - testo presentato - (DDL12-497)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C497. TESTIPDL
...C497.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC497 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Colleghi deputati! -- Secondo il calcolo del Ministero
  delle finanze i tributi, nel nostro ordinamento, sono
  quarantatré, di cui ventotto erariali, sette comunali, tre
  provinciali e cinque regionali.  L'inventario dei tributi, così
  come redatto dagli uffici dell'Unione europea, segnala,
  secondo questa valutazione, il sostanziale allineamento
  dell'Italia agli altri Paesi della Comunità europea, che
  vedono, ad esempio, vigenti in Francia sessantasette tributi,
  in Danimarca cinquantotto, in Belgio trentadue, in Olanda
  trentaquattro, in Germania ventotto.  Secondo altre indicazioni
  di calcolo, elaborate da esperti fiscali in relazione alle
  attività assoggettate a tributo (ossia al presupposto
  impositivo), in una tortuosa molteplicità di aliquote, tasse e
  concessioni, la mappa del prelievo fiscale, nel nostro Paese,
  fra imposte sul reddito e sul
  patrimonio (quattro), tasse ed imposte sugli affari (dodici),
  imposte sulle attività finanziarie (quindici), imposte di
  registro (ventisei), concessioni governative (quarantasette),
  imposte di bollo (diciannove), tasse sugli atti giudiziari e
  notarili (quindici), tasse scolastiche ed universitarie
  (sedici), tributi doganali (ventuno), accise ed imposte di
  consumo (quindici), imposte su giochi e spettacoli (otto),
  tributi regionali (quarantotto), tributi provinciali (cinque),
  tributi comunali (ventiquattro), altre imposte (tredici)
  elenca ben 292 voci di tributi.
    Di tutti questi prelievi, solo sette imposte danno l'81 per
  cento del gettito totale, che è stato per il 1993 di circa 430
  mila miliardi di lire.
    A prescindere dalla diatriba sulla valutazione quantitativa
  dei tributi, è acquisizione comune ed universale che il nostro
 
                               Pag. 2
 
  sistema fiscale è complesso, farraginoso, oppressivo per i
  cittadini e richiede interventi di ulteriore riequilibrio, di
  semplificazione, di riconduzione ad equità, nell'ambito di una
  sua ristrutturazione decentrata su base regionale di
  ispirazione federalista.
    E' urgente la necessità di un intervento per la riduzione
  della pressione fiscale troppo gravosa sul mondo del lavoro,
  della produzione e sulle fasce sociali più emarginate dei
  cittadini.  In particolare sui cittadini associati, nella
  gestione del tempo libero, in centri di volontariato senza
  finalità di lucro, fra i quali debbono annoverarsi i
  pensionati delle categorie economicamente più deboli e
  socialmente meno protette, grava, creando anche problemi
  burocratici, l'imposta sugli spettacoli.
    Questa imposta, che complessivamente (considerate cioè
  tutte le attività artistiche, culturali e sportive del Paese,
  oltre i giochi e le scommesse) rende all'erario soltanto 492
  miliardi di lire, è costosa e complicata per i suoi meccanismi
  di accertamento e di riscossione e soprattutto prevede a
  carico dei contribuenti una serie di adempimenti del tutto
  sproporzionati rispetto al risultato conseguito.
    Tale imposta è odiosa per la sua incidenza sulla cultura e
  sulla fruizione del tempo libero, in particolare dei più umili
  e diseredati cittadini: titolari di pensioni sociali,
  disabili, lavoratori autonomi e dipendenti a più basso
  reddito.
    Sono soggetti ad imposta infatti gli spettacoli
  cinematografici e misti di cinema ed avanspettacolo, anche se
  in circoli e sale private: gli spettacoli sportivi di ogni
  genere ovunque si svolgano, nei quali si tengano, o meno,
  scommesse; gli spettacoli teatrali, le esecuzioni musicali, i
  balli, le lezioni di ballo collettive, i veglioni e gli altri
  intrattenimenti di ogni natura, i corsi mascherati ed in
  costume, le rievocazioni storiche, le giostre e le
  manifestazioni similari; gli spettacoli di opere liriche, di
  balletto, di prosa, di operetta, di commedia musicale, di
  concerti vocali e strumentali, gli spettacoli di burattini e
  marionette; le mostre, le fiere campionarie, le esposizioni
  scientifiche, artistiche e industriali, le rassegne
  cinematografiche.
    E dunque questa imposta non riguarda solo l'organizzazione
  imprenditoriale, per fini di lucro, del divertimento
  collettivo e della gestione del tempo libero, ma è pervasiva
  di tutti gli aspetti dell'associazionismo e
  dell'organizzazione del tempo e delle attività di
  socializzazione degli handicappati, degli anziani, delle
  persone in genere bisognose di un rapporto e di un inserimento
  in realtà e strutture associative.  Essa colpisce, inoltre, un
  settore culturale (cinema e teatro) in profonda crisi.  Queste
  creazioni e manifestazioni culturali hanno, al contrario,
  necessità di risorse per riorganizzarsi, per servire da
  positiva immagine nel mondo del nostro Paese, per conquistare
  mercati internazionali, da cui la nostra economia può ricavare
  valuta ben più pregiata ed utile delle entrate che l'imposta
  in oggetto garantisce allo Stato e che lo Stato è poi
  costretto, con ulteriore attività burocratica, a redistribuire
  attraverso sussidi e contributi.
    Essa rappresenta anche l'esempio più classico e lampante di
  una funzione amministrativa-fiscale svolta con lo scopo
  preminente di giustificare l'esistenza di un apparato
  burocratico, diretto od indiretto, preposto all'attività
  impositiva, di controllo e di riscossione, in regime anche di
  concessione, ed alla gestione, infine, di un contenzioso tanto
  modesto quanto inutile.
    La sua stessa disciplina normativa costituita da una
  miriade di disposizioni accumulatesi nel tempo, pur dopo la
  riforma tributaria del 1972, testimonia l'assunto.
    Come si è rilevato, l'imposta in oggetto trova applicazione
  anche agli spettacoli ed alle attività organizzate e promosse
  dalle società e dai circoli per i propri soci e persino per
  gli spettacoli e per le altre attività organizzati per fini di
  beneficenza o comunque non di lucro.  E quindi colpisce anche
  le modeste attività ricreative promosse dai centri sociali, in
  prevalenza formati da anziani pensionati ai livelli minimi di
  sussistenza.
    L'imposta è regolata dal decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre
 
                               Pag. 3
 
  1972, n. 640, e successive modificazioni, dalla legge 10
  maggio 1983, n. 182 e successive modificazioni; dal
  decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403.  Alla
  disciplina legislativa sono seguiti innumerevoli interventi
  amministrativi.  E così sono stati emanati, da parte del
  Ministro delle finanze, i seguenti decreti: 9 giugno 1973,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 154 del 16 giugno
  1973; 14 ottobre 1976, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 292 del 2 novembre 1976; 19 gennaio 1979, e 31
  gennaio 1979, pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  n. 34
  del 3 febbraio 1979; 5 luglio 1979, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 198 del 20 luglio 1979; 23
  dicembre 1981, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.
  356 del 30 dicembre 1981; 11 aprile 1988, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 221 del 20 settembre 1988; 12
  aprile 1990, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 92
  del 20 aprile 1990.
    La semplificazione tributaria, unitamente a ragioni di
  riorganizzazione dell'apparato di accertamento e di controllo
  da dislocare più utilmente sul terreno della ricerca mirata
  all'evasione nella imposizione diretta, oltre che ad evidenti
  esigenze di sostegno all'industria culturale ed a necessità di
  equo trattamento, di rispetto e di incentivo ad una
  organizzazione sociale del tempo libero degli anziani
  (garanzia
  peraltro di riduzione delle sindromi depressive ad alto costo
  per la collettività), sorreggono l'opportunità di una sua
  profonda revisione.
    In questa prospettiva e nell'attesa della più ampia riforma
  fiscale, è necessario però sopprimere questa imposta con
  riferimento ai circoli, alle società, ai centri sociali non
  aventi fini di lucro.
    In tal modo questi centri di aggregazione saranno in primo
  luogo assolti dall'obbligo di erogazione di un contributo,
  irrilevante per le casse dello Stato e comunque compensabile
  con un lieve aumento delle aliquote gravanti sui giochi e
  sulle scommesse organizzate per fini di lucro e sui proventi
  delle case da gioco.  L'equivalente di tale contributo potrà
  dai centri essere più utilmente destinato ad attività
  sociali.
    In secondo luogo, i centri saranno liberati da una serie di
  adempimenti e di controlli burocratici e fiscali che assillano
  gli organi delle associazioni e che mostrano agli associati il
  volto di uno Stato capace ed invadente anche nei momenti
  dedicati alla distensione ed alla socializzazione.
    Queste le ragioni della presente proposta di legge
  consegnata all'attenzione ed alla sensibilità di tutti i
  colleghi, a prescindere dalle differenti concezioni di
  politica fiscale.
 
DATA=940511 FASCID=DDL12-497 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0497 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0003 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=049700 00 FASCIDC=12DDL0497 SORTNAV=0049700 000 00000 ZZDDLC497 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati