| 1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei
componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e
dell'altro ramo del Parlamento.
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