| 1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni
mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile o
amministrativo, e può avvalersi, nell'espletamento dei propri
lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia
giudiziaria di propria scelta.
2. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre
indagini, sia penali che amministrative già acquisite, nonché
di ogni altro mezzo di accertamento, ed alla stessa non potrà
essere opposto né il segreto professionale, né il segreto
bancario, né il segreto istruttorio, né il segreto militare,
né il segreto di Stato.
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