| 1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni,
le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento
di inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
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