| 1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dalla data della costituzione.
2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o
più dei propri componenti di redigere la relazione; i
parlamentari che dissentono possono presentare una relazione
di minoranza.
3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti,
delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e
gli atti.
| |