| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 6.500 milioni per l'anno 1994, a lire 8.500
milioni per l'anno 1995 ed a lire 7.500 milioni per l'anno
1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento
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iscritto, ai fini del bilancio triennale 19941996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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