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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6045
DDL0501-0002
Progetto di legge Camera n. 501 - testo presentato - (DDL12-501)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C501. TESTIPDL
...C501.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC501 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 31 della legge 23
  dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria, attribuisce al
  Servizio sanitario nazionale compiti di informazione
  scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di
  informazione scientifica delle imprese titolari delle
  autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.
    Lo stesso articolo attribuisce al Ministero della sanità il
  compito di predisporre un programma pluriennale per
  l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad
  iniziative di educazione sanitaria.
    Nell'ambito di questo programma, le unità sanitarie locali
  e le imprese, nel rispetto delle proprie competenze, devono
  svolgere informazioni scientifiche sotto il controllo del
  Ministero della sanità.
    A distanza di sedici anni dalla emanazione della legge vale
  la pena considerare il ruolo svolto dallo Stato, gli atti
  emanati, gli aspetti positivi e negativi di questi atti,
  nonché le nuove esigenze ed i nuovi soggetti che sono emersi
  nel frattempo con competenze espresse nel settore
  dell'informazione scientifica sui farmaci.
    Una prima considerazione che emerge è il ruolo centrale che
  l'articolo 31 attribuisce al Ministero della sanità in tutto
  il settore dell'informazione sui farmaci.  Ora, se tale ruolo
  può essere giustificato per quanto riguarda l'adozione di
  provvedimenti
 
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  di indirizzo e di controllo nei confronti dell'attività
  dell'industria farmaceutica, dal momento che è necessario
  garantire una uniformità di comportamento sull'intero
  comparto, lo stesso non può essere nei confronti delle
  strutture del Servizio sanitario nazionale.
    L'enunciazione dell'articolo 31, così come formulata, pone
  una ipoteca sulla possibilità reale per le unità sanitarie
  locali di svolgere una qualche attività di informazione
  scientifica sui farmaci, fintantoché il "programma" non sarà
  definito. Né si può ignorare il fatto che le forme attraverso
  le quali si fa informazione sui farmaci richiedono, per essere
  incisive, il loro continuo affinamento attraverso la
  sperimentazione e la verifica.
    Cosa ha fatto il Ministero della sanità?
    Gli atti amministrativi più rilevanti sono stati
  nell'ordine:
        a)  il decreto del Ministro della sanità 23 giugno
  1981, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 180 del 2
  luglio 1981: "Disciplina dell'attività di informazione
  scientifica sui farmaci", e successive modificazioni;
        b)  il decreto del Ministro della sanità 23 novembre
  1982 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 333 del 3
  dicembre 1982: "Disposizioni integrative e modificative del
  decreto ministeriale 23 giugno 1981, recante disciplina
  dell'attività di informazione scientifica sui farmaci";
        c)  il decreto del Ministro della sanità 26 febbraio
  1985 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale   n. 61 del 12
  marzo 1985: "Modificazioni alla disciplina dell'informazione
  scientifica sui farmaci".
    Il Ministro della sanità ha emanato atti intesi a porre
  mano al controllo sull'attività di informazione scientifica
  dell'industria farmaceutica, affermando la necessità della
  preventiva conoscenza, da parte del Ministero, delle
  iniziative attuate in tal senso, introducendo tre
  strumenti:
      la "scheda tecnica" sui farmaci;
      la "scheda raccolta dati" per l'attività di
  farmacovigilanza;
      il "Bollettino di informazioni sui farmaci", pubblicato
  dal Ministero della sanità.
    Con il citato decreto ministeriale 23 giugno 1981 è stata
  introdotta la "scheda tecnica", cioè una scheda redatta
  dall'industria farmaceutica detentrice della registrazione di
  una specialità medicinale, riportante, secondo un ordine di
  paragrafi ben definito, tutti i dati tecnici più importanti ai
  fini della conoscenza del prodotto.  Con questo strumento il
  Ministro della sanità ha inteso iniziare un'opera di
  differenziazione fra il "foglietto illustrativo" allegato alle
  confezioni dei medicinali, indirizzato sia al medico che al
  paziente (o forse a nessuno dei due), e l'informazione
  necessaria per il solo medico prescrittore.
    Tale strumento organizza in modo logico le informazioni
  disponibili ed è più facilmente aggiornabile rispetto ai
  foglietti illustrativi; può costituire la base per una
  "aggregazione" delle informazioni in un volume di
  consultazione medica (in Italia un primo passo in tal senso è
  stata la pubblicazione del Repertorio farmaceutico italiano);
  mette in discussione l'utilità stessa del foglietto
  illustrativo e apre lo spazio per foglietti illustrativi
  maggiormente orientati al paziente.
    A questi aspetti positivi se ne accompagnano tuttavia
  altri, negativi, che limitano enormemente di fatto l'utilità
  di questo strumento.
    Le critiche che si possono fare sono:
      un uso della scheda tecnica da parte dell'industria che
  spesso la vede relegata al rango di un  depliant
  informativo-promozionale in caratteri tipografici al limite
  della leggibilità;
      la scheda fornisce un avallo "tecnico" a prodotti che di
  scientificamente valido non hanno nulla, ma sono il frutto di
  empirismo farmaceutico, quando non sono vere e proprie
  "falsità" terapeutiche come gli epatoprotettori.
    Il fatto che la scheda debba essere accettata e non
  autorizzata dal Ministero della sanità rafforza poi la
  posizione dell'industria farmaceutica nei confronti del medico
  e rende difficile o meno credibile ogni attività di
  informazione "indipendente".
 
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  L'attività di farmacovigilanza.
    Non c'è dubbio che la farmacovigilanza è uno strumento che
  appartiene al campo dell'informazione sui farmaci ed a quel
  settore dell'informazione che prevede un coinvolgimento attivo
  dei soggetti.  Il tema ha avuto una sua significativa
  evoluzione in particolare per quanto riguarda il fatto che è
  entrato nel dibattito il criterio di "decentralizzazione"
  degli interventi, che è condizione essenziale per il loro
  successo.
  "Il Bollettino di informazione sui farmaci" del Ministero
  della sanità.
    Anche questo strumento di informazione è stato
  "ufficializzato" dai decreti ministeriali 23 giugno 1981 e 23
  novembre 1982, ma la sua data di nascita è precedente,
  risalendo al 1977.
    Si tratta di un mensile (circa 70 pagine all'anno) inviato
  ai medici ed agli informatori scientifici.  Sono stati però
  esclusi dal ricevimento del bollettino tutti i farmacisti ai
  quali inizialmente esso era stato inviato, per ragioni non ben
  comprensibili.
    Lo strumento esiste e può e deve essere migliorato,
  attingendo esempio dai molti bollettini indipendenti esistenti
  in vari Paesi.
    L'obiettivo di questo bollettino dovrebbe sempre più
  tendere a promuovere la diffusione di informazioni di buona
  qualità, cioè di informazioni scientificamente valide per
  aiutare il medico ad ottimizzare la propria attività
  terapeutica per il massimo beneficio del paziente.
  Cosa fanno le unità sanitarie locali?
    E' difficile rispondere a questa domanda in modo preciso,
  dato il numero elevato delle realtà locali e la mancanza di
  strumenti di informazione e di collegamento.
    In generale, le unità sanitarie locali non si sono dotate
  di strumenti di informazione sui farmaci indirizzate al
  personale sanitario del tipo:
      bollettino dei farmaci;
      schede informative;
      centri di documentazione;
      servizi bibliografici.
    Si sono realizzate solo alcune esperienze locali avviate
  dall'ente pubblico o realizzate in forma di convenzione con
  strutture pubbliche ma esterne al Servizio sanitario nazionale
  o private ma con orientamento al sociale.  Nonostante ciò, esse
  rappresentano casi-modello interessanti per una loro
  moltiplicazione che porti ad una diffusione più generalizzata,
  con un intervento più diretto delle strutture pubbliche.
    I dati più interessanti riguardano l'attività di alcune
  unità sanitarie locali sul piano del monitoraggio delle
  prescrizioni farmacologiche, intesa come attività di studio
  della epidemiologia del farmaco.
    L'importanza di ciò ai fini dell'informazione scientifica è
  facilmente comprensibile dal momento che:
      è solo conoscendo cosa si prescrive che si può capire su
  cosa è necessario fare informazione;
      è solo conoscendo i dati della modifica delle
  prescrizioni che si può sapere se un intervento informativo è
  stato efficace e, se lo è stato, in che entità e per quanto
  tempo dura questo effetto;
      è solo conoscendo i dati delle prescrizioni che si
  identificano fenomeni atipici quali la frequenza di patologie
  gravi o rare da affrontare in modo adeguato.
    Purtroppo tale attività viene spesso vista dai medici come
  una attività puramente "fiscale" e spesso gli stessi
  amministratori pubblici non ne comprendono l'importanza.
  Esempi ormai numerosi dilettura epidemiologica della
  prescrizione (per esempio regione Piemonte, unità sanitaria
  locale Carpi, unità sanitaria locale del Veneto, partecipanti
  al  Drug Utilization Research Group)  sono disponibili
  anche in
 
                               Pag. 4
 
  Italia ed occorre pensare ormai a collegamenti informatici
  tali da avere quadri omogenei per rilevanti aree del Paese.
    Va qui sottolineata l'importanza che i flussi informativi
  non siano unidirezionali, cioè periferia-centro, senza alcun
  ritorno in tempo reale.  Qualsiasi progetto, anche
  ministeriale, per la creazione di una rete informatica
  dedicata al monitoraggio delle prescrizioni deve prevedere
  come prime "stazioni" di elaborazione e produzione dei dati le
  unità sanitarie locali stesse.
    Ma lo strumento di gran lunga più importante è certamente
  il Prontuario terapeutico, per il cui governo si sono
  succeduti numerosi decreti-legge e si sono mantenute accese
  vivacissime polemiche.
    Ancora oggi, al di là delle indicazioni della legislazione
  di riforma, il Servizio sanitario nazionale non è in possesso
  di un prontuario che risponda ai criteri della efficacia,
  della qualità e della economicità.
    L'informazione sui farmaci si svolge quindi attraverso i
  seguenti canali:
        a)  pubblicità, anche "indiretta" o "mascherata"
  mediante "articoli di tipo promozionale", sul numero
  notevolissimo di riviste inviate gratuitamente ai medici e che
  sono di fatto finanziate dall'industria farmaceutica;
        b)  riviste mediche completamente indipendenti
  dall'industria farmaceutica (citiamo, tra quelle con
  "specifico indirizzo farmacologico-terapeutico", l'edizione
  italiana di  Medical Letter,  il Bollettino informazioni
  sui farmaci, a cura delle farmacie comunali riunite di Reggio
  Emilia, e ora il  Drug Therapeutics Bulletin,  tradotto e
  distribuito anch'esso a cura delle farmacie comunali riunite
  di Reggio Emilia; tra quelle con caratteristiche più generali
  e cliniche, anche se con ampia informazione farmacologica e
  terapeutica, citiamo  Medicina -  Rivista
  dell'Enciclopedia medica italiana, ricerca e pratica -
  Istituto Mario Negri);
        c)  congressi di medicina, molto spesso, in tutto o
  in parte sponsorizzati dall'industria farmaceutica;
        d)  interventi presso i medici prescrittori dei
  cosiddetti informatori scientifici del farmaco, personale alla
  diretta dipendenza delle industrie farmaceutiche;
        e)  "foglietto illustrativo" allegato alla
  confezione delle specialità medicinali preparate
  dall'industria farmaceutica, ma approvate dal Ministero della
  sanità: è indirizzato sia al medico che al paziente;
        f)  "scheda tecnica" dei farmaci, preparata
  dall'industria ed avallata dal Ministero della sanità (è
  troppo simile al "foglietto illustrativo").  I principali
  difetti sono costituiti spesso dalla illegittimità e dal
  tentativo di far passare per farmaci sostanze che farmaci non
  sono;
        g)  Bollettino di informazione sui farmaci
  preparato dal Ministero della sanità: molto carente per
  contenuti e per mancanza di organicità;
        h)  Repertorio farmaceutico italiano,  edito dalla
  Farmindustria (raccolta delle schede tecniche dei farmaci);
        i)  iniziative di informazione da parte delle unità
  sanitarie locali: sono di fatto inesistenti, a parte isolate
  attività di monitoraggio dei farmaci e degli effetti
  collaterali operate da alcune unità sanitarie locali;
        l)  prontuari terapeutici ospedalieri, alcuni dei
  quali eccellenti: hanno però applicazione solo in poche
  regioni e sono comunque fortemente osteggiati nella loro
  applicazione;
        m)  libri di testo di grande correttezza informativa
  nel campo farmacologico e terapeutico, ovviamente indirizzati
  al medico;
        n)  pubblicazioni di schede farmacologico-cliniche:
  citiamo le "Schede informative sui farmaci" delle farmacie
  comunali riunite di Reggio Emilia, le "Schede
  farmacologico-cliniche" di  Medicina-Riv. E.M.I.,  tutte
  redatte da esperti di farmacologia e terapia.  Hanno ovviamente
  una limitata diffusione.
    Il tramite di molte delle informazioni e delle attività di
  promozione più propriamente di carattere commerciale sono poi
 
                               Pag. 5
 
  gli informatori scientifici, un gruppo di professionisti che
  va riscattato da una condizione di dipendenza dagli interessi
  dell'industria farmaceutica.
    Una nuova regolamentazione delle attività di informazione
  scientifica, alla luce di tali considerazioni, appare
  improrogabile e non può non rispondere al complesso dei
  problemi qui evidenziati.
    La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare
  certezza al governo delle importantissime attività di
  educazione sanitaria, a partire dalla istituzione dei servizi
  per l'informazione dei farmaci, dal varo del primo programma
  pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci,
  condotto dalle regioni, con il coordinamento dell'Istituto
  superiore di sanità e la collaborazione, nell'ambito delle
  proprie competenze, dell'industria farmaceutica.
    Dopo aver definito all'articolo 1 che cosa si debba
  intendere per informazione farmaceutica, all'articolo 2 si
  affida al Ministro della sanità il compito di varare il primo
  programma pluriennale per l'informazione scientifica sui
  farmaci, che dovrà essere gestito dalle regioni con il
  coordinamento dell'Istituto superiore di sanità.
    L'articolo 3 descrive le finalità dei servizi per
  l'informazione sull'uso dei farmaci e dei dietoterapici.
    Sono definiti, inoltre, all'articolo 4, i compiti delle
  unità sanitarie locali perché, oltre alla diffusione delle
  conoscenze sull'uso corretto delle specialità medicinali fra
  gli operatori del Servizio sanitario nazionale, si svolgano
  effettivamente le attività di farmacovigilanza e quelle per la
  elaborazione e la sperimentazione dei protocolli terapeutici
  rispetto alle patologie prevalenti nel territorio.
    L'articolo 5 tratta dei compiti dell'industria
  farmaceutica.
    Gli articoli 6 e 7 definiscono l'ambito della professione
  di informatore scientifico, l'autonomia e la
  responsabilità.
    In particolare riteniamo importante il riconoscimento e la
  difesa del diritto alla critica sui messaggi delle aziende
  produttrici.
    Gli articoli successivi disciplinano la costituzione dei
  collegi degli informatori scientifici del farmaco, del
  Consiglio nazionale, le procedure elettorali, nonché i
  requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi
  professionali.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-501 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0501 TOTPAG=0016 TOTDOC=0030 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0005 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=050100 00 FASCIDC=12DDL0501 SORTNAV=0050100 000 00000 ZZDDLC501 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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