| 1. Ai fini della presente legge si definisce informazione
scientifica farmaceutica il complesso di informazioni relative
alla composizione dei farmaci, alla loro attività terapeutica,
alle indicazioni, alle precauzioni e modalità d'uso, ai
risultati degli studi clinici controllati relativi
all'efficacia ed alla tossicità immediata e a distanza,
destinato ai medici, alle farmacie ed all'utenza, avente lo
scopo di assicurare un corretto uso del farmaco.
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