| 1. In attuazione dell'articolo 31 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, il Ministro della sanità, su proposta del
Comitato di cui all'articolo 30 della citata legge n. 833 del
1978, integrato da due rappresentanti degli informatori
scientifici del farmaco, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, emana, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il primo programma pluriennale
per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche
ad iniziative di educazione sanitaria.
2. L'attuazione del programma di cui al comma 1 è svolta
dalle regioni con il coordinamento dell'Istituto superiore di
sanità e la collaborazione, nell'ambito delle proprie
competenze, dell'industria farmaceutica.
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