| 1. Le regioni, con il concorso dei comuni, organizzano i
servizi per l'informazione sull'uso dei farmaci e dei
dietoterapici (SIF).
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2. I servizi di cui al comma 1 hanno il compito di:
a) progettare e sviluppare programmi di
informazione diretti ai sanitari ed all'utenza secondo
valutazioni epidemiologiche, cliniche e tossicologiche;
b) tenere i collegamenti con i servizi farmaceutici
delle unità sanitarie locali, con le industrie e con le
farmacie;
c) acquisire i dati relativi al consumo di farmaci
e dietoterapici nel territorio di competenza;
d) progettare e sviluppare programmi di
farmacosorveglianza, garantendo il rispetto delle disposizioni
dell'autorità sanitaria centrale;
e) assicurare lo svolgimento di corsi di
aggiornamento per i sanitari anche convenzionati del Servizio
sanitario nazionale, da effettuarsi con la collaborazione
delle università e degli enti di ricerca finalizzati alla
conoscenza ed al buon uso del farmaco. Ai suddetti corsi
possono partecipare gli informatori scientifici del farmaco
dipendenti dalle industrie alle quali compete l'onere relativo
a tale partecipazione.
3. Il SIF presenta annualmente una relazione sull'attività
svolta all'Istituto superiore di sanità.
4. La struttura organizzativa del SIF è stabilita con la
legge regionale di programmazione sanitaria, che assicura una
direzione affidata ad esperti in discipline biomediche,
farmacologiche, epidemiologiche e di programmazione sanitaria
ed un coordinamento tecnico-scientifico, con il coinvolgimento
degli informatori scientifici del farmaco.
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