| 1. Le unità sanitarie locali, tramite i propri servizi
farmaceutici, svolgono i programmi di informazione e di
educazione scientifica sui farmaci relativi al loro corretto
uso e garantiscono al personale sanitario la disponibilità
degli strumenti di informazione sui farmaci, quali il
Bollettino
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di informazione sui farmaci e le schede tecniche
informative, tramite l'istituzione dei centri di
documentazione e dei servizi bibliografici.
2. Le unità sanitarie locali inoltre:
a) assicurano il corretto svolgimento dei programmi
di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche ed il
controllo dei flussi informativi destinati al SIF;
b) elaborano protocolli terapeutici mirati alle
patologie di maggiore rilevanza nel territorio di competenza,
ne organizzano l'applicazione e ne verificano la congruità
rispetto agli standard terapeutici nazionali ed
internazionali.
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