| (Modalità della dismissione delle partecipazioni
azionarie
dello Stato e degli enti pubblici).
1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla
contabilità generale dello Stato non si applicano alle
alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici in società per azioni, nonché agli atti ed alle
operazioni complementari e strumentali alle medesime
alienazioni.
2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita
disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi
regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante
cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i
potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe
le procedure.
3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di
partecipazioni in società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
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del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le
società controllate indirettamente, con deliberazione
dell'organo competente, possono essere individuate le società
per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di
azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione
deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che
presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad
avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive
dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di
garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo
stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e
gestionali. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo
determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il
divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del
risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo
1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo
fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali
modificazioni, devono essere depositati, entro quindici
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e
devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per
estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione
nazionale.
4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile
sia presente il Ministro del tesoro, questi deve riservarsi,
per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il
diritto di prelazione nel caso di cessione della
partecipazione.
5. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle
operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al
comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto
previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità
operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti
di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione,
assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà
dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con
facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni
strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità
derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di
valutazione non possono essere affidati a società di revisione
che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle
società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di
entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le
modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma
devono essere previamente stabiliti dalle parti.
6. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono individuati i criteri e le procedure
per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto,
relativamente alle società con partecipazioni delle regioni e
degli enti locali territoriali, fatta salva la loro
compatibilità con gli ordinamenti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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