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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


605
DDL0042-0006
Progetto di legge Camera n. 42 - testo presentato - (DDL12-42)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C42. TESTIPDL
...C42.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC42 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Modalità della dismissione delle partecipazioni
                          azionarie
             dello Stato e degli enti pubblici).
      1.  Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla
  contabilità generale dello Stato non si applicano alle
  alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti
  pubblici in società per azioni, nonché agli atti ed alle
  operazioni complementari e strumentali alle medesime
  alienazioni.
      2.  L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
  viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita
  disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi
  regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante
  cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i
  potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe
  le procedure.
      3.  In caso di cessione mediante trattativa diretta di
  partecipazioni in società controllate direttamente o
  indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
 
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  del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
  bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le
  società controllate indirettamente, con deliberazione
  dell'organo competente, possono essere individuate le società
  per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di
  azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione
  deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che
  presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad
  avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive
  dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di
  garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo
  stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e
  gestionali.  Il contratto può altresì prevedere, per un periodo
  determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il
  divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del
  risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo
  1382 del codice civile.  Il contratto di cessione e l'accordo
  fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali
  modificazioni, devono essere depositati, entro quindici
  giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
  circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e
  devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per
  estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione
  nazionale.
      4.  Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile
  sia presente il Ministro del tesoro, questi deve riservarsi,
  per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il
  diritto di prelazione nel caso di cessione della
  partecipazione.
      5.  Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto
  disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
  333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
  n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle
  operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al
  comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto
  previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18
  giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità
  operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti
  di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione,
  assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà
  dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con
  facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni
  strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità
  derivanti da conflitti d'interesse.  Gli incarichi di
  valutazione non possono essere affidati a società di revisione
  che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle
  società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di
  entrata in vigore del presente decreto.  I compensi e le
  modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma
  devono essere previamente stabiliti dalle parti.
      6.  Con atto di indirizzo e coordinamento adottato dal
  Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome, sono individuati i criteri e le procedure
  per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto,
  relativamente alle società con partecipazioni delle regioni e
  degli enti locali territoriali, fatta salva la loro
  compatibilità con gli ordinamenti delle regioni a statuto
  speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
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