| 1. L'industria farmaceutica fornisce per ogni farmaco
registrato in Italia i dati relativi a:
a) per i nuovi farmaci:
1) composizione e natura del principio attivo;
2) identificazione della categoria farmacologica di
appartenenza;
3) documentazione dell'attività biologica;
4) documentazione dell'efficacia clinica in relazione a
ben determinati stati del morbo;
5) indicazione del carattere innovativo del principio
riferito a nuove molecole, composizione, modalità di
produzione, nuove vie di somministrazione, in grado di
realizzare un documentato miglioramento in termini di
efficacia clinica rispetto a princìpi attivi od a specialità
medicinali già in uso;
6) documentazione degli effetti tossici rilevati per
una definita durata dell'osservazione;
7) risultati degli studi di farmacovigilanza;
b) per i farmaci già in uso: segnalazione degli
effetti indesiderati e possibili
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effetti a distanza dei farmaci rivenenti da studi clinici
controllati, atti a confermare l'efficacia terapeutica;
c) per i farmaci di automedicazione:
1) limitazioni d'uso relative alle reali indicazioni
terapeutiche;
2) modalità di associazione;
3) effetti tossici immediati e a distanza.
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