| 1. E' definito informatore scientifico del farmaco il
laureato in discipline mediche, biologiche o
chimico-farmaceutiche che, iscritto ad apposito albo
professionale, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni
di cui all'articolo 5 e ne assicura il periodico
aggiornamento.
2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco
comunicare al responsabile del servizio farmaceutico del
servizio sanitario per cui opera ed al Ministero della sanità
le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori
segnalano.
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