| 1. Gli informatori scientifici del farmaco hanno diritto di
svolgere attività critica sul messaggio informativo aziendale,
quando non sia rispondente alle norme di legge vigenti in
materia di informazione scientifica sui farmaci.
2. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a
rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro
dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri
operatori sanitari, e a promuovere lo spirito di
collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e
le rispettive aziende.
3. E' consentita la contemporanea iscrizione
dell'informatore scientifico del farmaco ad altro albo
professionale, ma è precluso l'esercizio contemporaneo della
relativa attività.
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