| 1. Le funzioni di cui all'articolo 8 sono esercitate, per
ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli
provinciali eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo
professionale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio
segreto.
2. I consigli provinciali sono composti da nove informatori
scientifici, che abbiano almeno cinque anni di attività
effettivamente svolta.
3. Ciascun consiglio provinciale elegge nel proprio seno un
presidente, un vicepresidente, un segretario ed un
tesoriere.
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