| (Poteri speciali).
1. Tra le società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa,
dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di
energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri
competenti per settore, previa comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di
ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere
introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una
clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità
di uno o più dei seguenti poteri speciali:
a) gradimento da rilasciarsi espressamente dal
Ministro del tesoro all'assunzione, anche per il tramite di
società fiduciarie e società controllate o per interposta
persona, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi
quelle che rappresentano almeno la decima parte del capitale
sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle
assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal
Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve
essere espresso entro sessanta giorni dalla data della
comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori
al momento della richiesta di iscrizione nel libro dei soci.
Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile
decorso del termine, il cessionario non può esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o
di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le
stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza
il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la
vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione
rilevante secondo le procedure di cui all'articolo
2359- bis del codice civile;
b) veto all'adozione delle delibere di
scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di
fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale
all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica
dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al
presente articolo;
c) nomina di almeno un amministratore o di un
numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri
del consiglio, e di un sindaco.
2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che
introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera
b), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo
2437 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle società controllate direttamente o indirettamente dagli
enti pubblici anche
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economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
pubblici servizi e individuate con provvedimento dell'organo
competente, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale.
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