| 1. L'albo professionale di cui all'articolo 18 deve
contenere l'indicazione del cognome, del nome, della data di
nascita, della residenza e del domicilio degli iscritti,
nonché della data di iscrizione e del titolo in base al quale
la stessa è avvenuta.
2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
nell'albo professionale.
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