| 1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato
dall'albo professionale ai sensi dell'articolo 21 può, a sua
richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni
che hanno determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna
penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta
quando si è ottenuta la riabilitazione.
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