| 1. Una copia dell'albo professionale deve essere depositata
ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli
provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del
capoluogo della regione dove hanno sede i consigli, nonché
presso la segreteria del Consiglio nazionale e presso il
Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della
sanità.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere
data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e
giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della
corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte
d'appello ed al Consiglio nazionale.
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