| (Altre clausole statutarie).
1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2,
nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre
nello statuto, anche in via transitoria, un limite massimo di
possesso azionario riferito al singolo socio, al suo nucleo
familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non
separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di
appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non
avente forma societaria, che esercita il controllo, le società
controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante, nonché le società collegate.
2. Il superamento del limite introdotto ai sensi del
comma 1, anche attraverso soggetti interposti, comporta il
divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale per le
partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione
eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un
periodo di tre anni dalla stessa data.
3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi
dell'articolo 2, e dal comma 1 del presente articolo, nonché
quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze
azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre
anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari.
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