| 1. In sede di prima attuazione della presente legge, e per
un anno dalla data della sua entrata in vigore, sono iscritti
nell'albo professionale del collegio di appartenenza,
indipendentemente dal possesso del titolo di studio di cui
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20, tutti gli
informatori scientifici del farmaco, che dimostrino di
svolgere l'attività di informazione scientifica sui farmaci da
almeno tre anni.
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