| (Finalità della legge).
1. La Repubblica riconosce:
a) il diritto delle cittadine e dei cittadini
all'autogoverno individuale del tempo nel quadro di una
rinnovata solidarietà sociale;
b) il diritto delle cittadine e dei cittadini alla
libera espressione della propria personalità nel
riconoscimento della complessità delle diverse dimensioni di
lavoro, di cura, di formazione, di tempo libero, di vita
affettiva e di relazione proprie della vita umana;
c) il diritto di tutti i cittadini, uomini e donne,
nonché dei bambini, degli anziani, degli handicappati e di
altri soggetti non autonomi, alla cura, inteso come diritto a
ricevere e prestare cura e a disporre dei servizi, delle
risorse e del tempo a ciò necessari.
2. In conformità ai princìpi di cui al comma 1 le
istituzioni nazionali e locali, le parti sociali, la pubblica
amministrazione e le imprese, i soggetti pubblici e privati
sono tenuti a promuovere:
a) il superamento della divisione sessuale del
lavoro;
b) la redistribuzione del lavoro di cura e
familiare tra i sessi, nonché tra la società e gli
individui;
c) l'autogoverno individuale del tempo.
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3. Ai fini di cui al comma 2 i poteri pubblici operano per
adeguare alla realizzazione di tali obiettivi:
a) l'organizzazione sociale e produttiva;
b) l'ordinamento fiscale e tributario;
c) l'ordinamento della pubblica amministrazione;
d) la normativa inerente alla previdenza e
all'assistenza;
e) l'ordinamento, i programmi e i relativi testi
della scuola e delle altre attività formative, comprese quelle
professionali;
f) le normative urbanistiche ed edilizie.
4. Per le finalità di cui al comma 3 i poteri pubblici
programmano e finanziano:
a) adeguate reti di servizi collettivi alla persona
e di servizi sostitutivi del lavoro domestico e di cura anche
a favore delle lavoratrici autonome;
b) strutture e spazi per il godimento del tempo
libero.
5. I poteri pubblici predispongono iniziative e campagne
volte all'informazione e alla promozione nella società dei
princìpi e degli obiettivi del presente articolo.
6. La presente legge è finalizzata ad attuare la
realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo per
quanto attiene al governo del tempo.
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