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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


608
DDL0042-0009
Progetto di legge Camera n. 42 - testo presentato - (DDL12-42)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C42. TESTIPDL
...C42.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC42 ZZ12 ZZDL ZZPR
      (Disposizioni relative alle assemblee di società).
      1.  Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate
  con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in
  deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze
  previste dagli articoli 2368, 2369, 2369- bis  del codice
  civile.
      2.  Nelle società le cui azioni aventi diritto di voto
  nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un
  mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un
  limite massimo al possesso azionario, l'assemblea
  straordinaria in terza convocazione delibera con il voto
  favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto
  del capitale sociale in tutte le ipotesi previste
  dall'articolo 2369- bis,  comma secondo, nonché in quelle
  di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice
  civile.
      3.  Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate
  le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria
  siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e
  nei cui statuti sia introdotto
 
                              Pag. 12
 
  un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea
  straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto
  favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo
  del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo
  2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.
      4.  Per le assemblee di cui al presente articolo, i
  termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le
  società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2),
  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti
  a dieci giorni.
      5.  Con regolamento adottato di intesa dalla Banca
  d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la
  borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
  private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale,
  sono disciplinate le condizioni e le modalità per l'esercizio
  del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle
  società di cui al presente decreto.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-42 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0042 TOTPAG=0018 TOTDOC=0020 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=032 PAGFIN=0012 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=004200 00 FASCIDC=12DDL0042 SORTNAV=0004200 000 00000 ZZDDLC42 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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