| (Disposizioni relative alle assemblee di società).
1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate
con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in
deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze
previste dagli articoli 2368, 2369, 2369- bis del codice
civile.
2. Nelle società le cui azioni aventi diritto di voto
nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un
mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un
limite massimo al possesso azionario, l'assemblea
straordinaria in terza convocazione delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto
del capitale sociale in tutte le ipotesi previste
dall'articolo 2369- bis, comma secondo, nonché in quelle
di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice
civile.
3. Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate
le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria
siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e
nei cui statuti sia introdotto
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un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea
straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo
del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo
2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.
4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i
termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le
società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2),
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti
a dieci giorni.
5. Con regolamento adottato di intesa dalla Banca
d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
sono disciplinate le condizioni e le modalità per l'esercizio
del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle
società di cui al presente decreto.
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