| (Soggetti aventi diritto).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si
applicano ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed ai soggetti di cui
al quarto comma dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903. Esse si applicano altresì alle lavoratrici ed ai
lavoratori anche quando il coniuge sia lavoratore o
lavoratrice autonoma od in condizione non professionale.
2. I soggetti non lavoratori dipendenti anche in condizione
non lavorativa, nonché gli immigrati e le immigrate
extracomunitari con permesso di soggiorno privi di
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attività lavorativa, hanno diritto al riconoscimento del
"tempo parentale" secondo le disposizioni di cui all'articolo
12.
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