| (Anticipazione INPS).
1. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto, a
richiesta, a percepire nel periodo dei congedi previsti
all'articolo 2, una specifica anticipazione erogata dall'ente
previdenziale cui il lavoratore è iscritto, secondo le
modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale con propri decreti da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è fissata nella misura
del settanta per cento della retribuzione non percepita in
relazione al congedo e costituisce base imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle
Pag. 17
persone fisiche (IRPEF). L'anticipazione è rimborsata in un
periodo non superiore ai cinque anni dal lavoratore o dalla
lavoratrice all'ente previdenziale, con l'applicazione di un
tasso d'interesse pari alla variazione dei prezzi al consumo
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
verificatasi nel periodo di riferimento, con modalità
stabilite nei decreti di cui al comma 1.
| |