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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


609
DDL0042-0010
Progetto di legge Camera n. 42 - testo presentato - (DDL12-42)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C42. TESTIPDL
...C42.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC42 ZZ12 ZZDL ZZPR
    (Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
                            216).
      1.  All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
  n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  il terzo comma è sostituito dal seguente:
      "Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della
  comunicazione di cui al primo comma la CONSOB può stabilire
  modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in
  cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori
  dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per
  consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.";
          b)  il quinto comma è sostituito dal seguente:
      "La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il
  proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del
  presente articolo.".
      2.  Dopo l'articolo 18- sexies  è aggiunto il
  seguente:
      "&&3Art.  18- septies. -  Prima della pubblicazione
  del prospetto informativo è consentita la diffusione di
  notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di
  intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di
  sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della
  CONSOB, da concedersi volta per volta secondo i criteri
  generali da essa predeterminati.  La violazione delle
  disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione
  amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire.".
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-42 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0042 TOTPAG=0018 TOTDOC=0020 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=022 PAGFIN=0012 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=004200 00 FASCIDC=12DDL0042 SORTNAV=0004200 000 00000 ZZDDLC42 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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