| (Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216).
1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al primo comma la CONSOB può stabilire
modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in
cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori
dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per
consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.";
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il
proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del
presente articolo.".
2. Dopo l'articolo 18- sexies è aggiunto il
seguente:
"&&3Art. 18- septies. - Prima della pubblicazione
del prospetto informativo è consentita la diffusione di
notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di
intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di
sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della
CONSOB, da concedersi volta per volta secondo i criteri
generali da essa predeterminati. La violazione delle
disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione
amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire.".
| |