| (Lavoro straordinario).
1. Il lavoro straordinario è vietato, sia nelle
amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, sia
nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura,
ove non abbia carattere meramente saltuario ed in assenza
delle condizioni di cui ai seguenti commi.
2. Si considera lavoro straordinario l'aggiunta, all'orario
normale giornaliero e settimanale previsto dal contratto
collettivo di lavoro o dalla legge, di un periodo che non
superi un'ora al giorno, le otto ore settimanali, le venti ore
mensili, salvi comunque i limiti annuali inferiori stabiliti
dai contratti collettivi.
3. L'eventuale prestazione di lavoro straordinario è
stabilita in sede contrattuale.
4. Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
imprese, o unità produttive:
a) che nei sei mesi precedenti siano state
interessate da riduzioni o sospensione dal lavoro di personale
dipendente;
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b) nelle quali alcuni dipendenti fruiscano di
trattamento di integrazione salariale, salvo l'accertamento da
parte dell'ispettorato del lavoro dell'impossibilità
tecnico-organizzativa di riutilizzo dei lavoratori e delle
lavoratrici posti in cassa integrazione o di riassunzione dei
lavoratori e delle lavoratrici licenziati;
c) che impediscano ai lavoratori e alle lavoratrici
interessati la possibilità di svolgere le funzioni di cura per
sé e per i familiari.
5. Nell'ambito degli accordi contrattuali, l'esecuzione di
lavoro straordinario è autorizzata dall'ispettorato del lavoro
competente per territorio, al quale deve pervenire, con
anticipo di ventiquattro ore, la richiesta del datore di
lavoro nella quale sia indicata, oltre al numero delle ore ed
ai nominativi dei lavoratori interessati, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 4. Tale richiesta è contestualmente
comunicata alle rappresentanze sindacali aziendali costituite
nell'impresa, unità produttiva o amministrativa, ovvero, in
mancanza di organismi locali, alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo in essa applicato.
6. In caso di autorizzazione del lavoro straordinario, il
datore di lavoro deve procedere ad una comunicazione al
sindacato contenente l'indicazione del numero di ore
autorizzate per ogni lavoratore e lavoratrice ed i nominativi
degli stessi.
7. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il
lavoratore che vi consente ha diritto, salve più favorevoli
previsioni dei contratti collettivi, a quanto previsto
all'articolo 21, commi 1 e 4.
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