Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6095
DDL0502-0022
Progetto di legge Camera n. 502 - testo presentato - (DDL12-502)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C502. TESTIPDL
...C502.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. IL TEMPO NELL'ARCO DELLA VITA
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC502 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Lavoro straordinario). 
    1.  Il lavoro straordinario è vietato, sia nelle
  amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, sia
  nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura,
  ove non abbia carattere meramente saltuario ed in assenza
  delle condizioni di cui ai seguenti commi.
    2.  Si considera lavoro straordinario l'aggiunta, all'orario
  normale giornaliero e settimanale previsto dal contratto
  collettivo di lavoro o dalla legge, di un periodo che non
  superi un'ora al giorno, le otto ore settimanali, le venti ore
  mensili, salvi comunque i limiti annuali inferiori stabiliti
  dai contratti collettivi.
    3.  L'eventuale prestazione di lavoro straordinario è
  stabilita in sede contrattuale.
    4.  Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
  imprese, o unità produttive:
        a)  che nei sei mesi precedenti siano state
  interessate da riduzioni o sospensione dal lavoro di personale
  dipendente;
 
                              Pag. 23
 
        b)  nelle quali alcuni dipendenti fruiscano di
  trattamento di integrazione salariale, salvo l'accertamento da
  parte dell'ispettorato del lavoro dell'impossibilità
  tecnico-organizzativa di riutilizzo dei lavoratori e delle
  lavoratrici posti in cassa integrazione o di riassunzione dei
  lavoratori e delle lavoratrici licenziati;
        c)  che impediscano ai lavoratori e alle lavoratrici
  interessati la possibilità di svolgere le funzioni di cura per
  sé e per i familiari.
    5.  Nell'ambito degli accordi contrattuali, l'esecuzione di
  lavoro straordinario è autorizzata dall'ispettorato del lavoro
  competente per territorio, al quale deve pervenire, con
  anticipo di ventiquattro ore, la richiesta del datore di
  lavoro nella quale sia indicata, oltre al numero delle ore ed
  ai nominativi dei lavoratori interessati, la sussistenza dei
  requisiti di cui al comma 4.  Tale richiesta è contestualmente
  comunicata alle rappresentanze sindacali aziendali costituite
  nell'impresa, unità produttiva o amministrativa, ovvero, in
  mancanza di organismi locali, alle organizzazioni sindacali
  firmatarie del contratto collettivo in essa applicato.
    6.  In caso di autorizzazione del lavoro straordinario, il
  datore di lavoro deve procedere ad una comunicazione al
  sindacato contenente l'indicazione del numero di ore
  autorizzate per ogni lavoratore e lavoratrice ed i nominativi
  degli stessi.
    7.  Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il
  lavoratore che vi consente ha diritto, salve più favorevoli
  previsioni dei contratti collettivi, a quanto previsto
  all'articolo 21, commi 1 e 4.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-502 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0502 TOTPAG=0032 TOTDOC=0035 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=018 PAGFIN=0023 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=050200 00 FASCIDC=12DDL0502 SORTNAV=0050200 000 00000 ZZDDLC502 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati