| (Fiscalizzazione degli oneri contributivi).
1. L'ammontare mensile della fiscalizzazione degli oneri
sociali è aumentato di lire 25.000 per ogni lavoratore. La
misura è elevata a lire 75.000 nel caso di imprese operanti
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli
importi predetti sono elevati rispettivamente a lire 35.000 e
lire 100.000 nel caso di lavoratrici.
2. Con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di
nuova assunzione in aggiunta a quelli occupati a tempo
indeterminato presso la medesima azienda alla data di entrata
in vigore della presente legge, derivanti
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dall'introduzione del limite orario settimanale di cui
all'articolo 17, gli importi di cui al comma 1 sono applicati
in misura tripla per i primi sei mesi ed in misura doppia per
i successivi dodici mesi.
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