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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6098
DDL0502-0025
Progetto di legge Camera n. 502 - testo presentato - (DDL12-502)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C502. TESTIPDL
...C502.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. IL TEMPO NELL'ARCO DELLA VITA
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC502 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Lavoro notturno).
      1.  Il lavoro notturno, che si svolge dalle ore 22 alle
  ore 6, fatte salve definizioni di lavoro notturno più
  favorevoli stabilite dai contratti collettivi, è consentito
  per far fronte a servizi di interesse generale nonché ad
  attività di manutenzione o a particolari attività produttive
  collegate ad esigenze tecnologiche del ciclo continuo o a
  esigenze eccezionali e temporanee non altrimenti
  esperibili.
    2.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
  proprio decreto, o d'intesa con le organizzazioni sindacali
  dei datori di lavoro e dei lavoratori, determina i settori e
  le attività nelle quali consentire il lavoro notturno.
    3.  L'introduzione di turni di lavoro notturno è
  successivamente negoziata in sede contrattuale.
    4.  Gli eventuali accordi sindacali per l'introduzione di
  turni di notte devono altresì prevedere:
        a)  l'alternanza dei lavoratori e delle lavoratrici
  da adibire al turno di notte;
        b)  il diritto ad un intervallo di tempo fra un
  turno di notte e il successivo, nonché il diritto ad alternare
  turni di giorno con turni di notte.
    5.  Per la prestazione di lavoro notturno, ancorché non
  straordinario, spetta al lavoratore una riduzione dell'orario
  di lavoro settimanale pari a un ventesimo delle ore di lavoro
  notturne prestate, salvo migliori accordi contrattuali.  Le
  stesse disposizioni si applicano in caso di lavoro festivo non
  straordinario.
    6.  Nell'ipotesi di dissenso, o di mancata sottoscrizione da
  parte di una o più rappresentanze sindacali aziendali o di
  richiesta
 
                              Pag. 26
 
  da parte del 20 per cento dei lavoratori interessati,
  l'efficacia dell'accordo è sospensivamente condizionata alla
  sua approvazione da parte della maggioranza assoluta dei
  lavoratori attraverso consultazioni referendarie.
    7.  Relativamente all'attività definita dall'articolo 5
  della legge 9 dicembre 1977, n. 903, resta fermo il divieto di
  utilizzo del personale femminile per il lavoro notturno, salva
  sua deroga mediante gli accordi sindacali aziendali di cui
  alla medesima disposizione di legge, da stipularsi
  unitariamente fermo restando quanto indicato al comma 6 del
  presente articolo.  Anche in tal caso, tuttavia,
  l'utilizzazione della singola lavoratrice nel lavoro notturno
  è subordinata al suo assenso.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-502 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0502 TOTPAG=0032 TOTDOC=0035 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=006 PAGFIN=0026 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=050200 00 FASCIDC=12DDL0502 SORTNAV=0050200 000 00000 ZZDDLC502 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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