| (Attività usuranti).
1. I limiti di età pensionabile possono essere
anticipati di due mesi per ogni anno di occupazione in
attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di
occupazione in attività particolarmente usuranti.
2. Per ogni anno di occupazione in attività usurante o
particolarmente usurante sono attribuiti figurativamente
rispettivamente due o quattro mesi di contribuzione utile ai
fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva,
fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita
assicurativa per le attività usuranti, e di centoventi mesi
per le attività particolarmente usuranti.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
propri decreti da emanare, sentite le organizzazioni sociali,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individua le categorie di lavoratori addetti ad
attività usuranti e particolarmente usuranti e stabilisce le
maggiori aliquote contributive da porre a carico dei relativi
datori di lavoro, al fine di copertura dei maggiori oneri
derivanti all'INPS dai pensionamenti anticipati di cui al
presente articolo.
Pag. 27
4. Con riferimento alle attività di cui al presente
articolo, l'orario settimanale indicato all'articolo 17 è
ridotto di un ventesimo.
Capo III.
IL TEMPO NELLA CITTA'
| |