| (Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149).
1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 il comma 1 è sostituito dal
seguente:
" 1. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per
il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili
nel corso dell'offerta.";
b) all'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal
seguente:
" 4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli
aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto,
obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio
dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni,
ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve
essere comunicato, a pena di nullità, alla CONSOB, entro
cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per
estratto, mediante annuncio su due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. La CONSOB, con regolamento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, indica le modalità
ed i contenuti dell'annuncio.";
c) all'articolo 27 il comma 1 è sostituito dal
seguente:
" 1. Prima della pubblicazione dell'offerta la
divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei
casi e alle condizioni stabiliti dalla CONSOB.".
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