| (Poteri degli utenti).
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici e privati,
nell'ambito dell'organizzazione degli orari dei servizi e di
apertura
Pag. 30
al pubblico dei loro uffici od attività devono tenere conto
delle osservazioni e proposte che possono provenire da
organizzazioni effettivamente rappresentative dei cittadini
utenti dei servizi medesimi nonché dalle associazioni di
utenti presenti nel territorio. Tali associazioni ed
organizzazioni miste debbono delegare rappresentanti dei due
sessi.
2. Nell'ambito della contrattazione sindacale, sia nel
settore privato che pubblico, le parti contraenti sono tenute
ad invitare a partecipare alle trattative le organizzazioni
effettivamente rappresentative dei cittadini utenti dei
servizi, ove trattasi delle modalità di organizzazione e degli
orari dei servizi od attività stesse.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
con riferimento all'elaborazione dei progetti di cui
all'articolo 25, commi 6 e 7, che in assenza non motivata di
tale requisito non potranno essere presi in considerazione ai
sensi delle norme predette.
4. La non osservanza delle disposizioni del presente
articolo comporta la nullità dei contratti stipulati.
5. Il Ministro per la funzione pubblica vigila
sull'osservanza delle presenti norme ed a presentare
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione delle stesse.
6. Per i contratti nazionali le disposizioni di
riconoscimento e di tutela delle rappresentanze degli utenti
sono stabilite da leggi della Repubblica.
7. Per la contrattazione decentrata i consigli comunali
deliberano appositi regolamenti per disciplinare il
riconoscimento e la tutela delle associazioni degli utenti
nell'ambito dei princìpi nazionali.
| |